Art. 3.

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere trasferito d'ufficio nell'ambito della regione ove svolge servizio o collocato in aspettativa con provvedimento

 

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del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

          b) al comma 6, le parole da: «dalla data di pubblicazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dalla sentenza».